Il Superbonus 110% ha aperto le porte a interessanti opportunità per tutti i contribuenti che ambiscono a effettuare lavori straordinari: in linea teorica, infatti, è possibile ottenere un rimborso fiscale in grado di superare il valore dei lavori da realizzarsi, rendendoli – di fatto – gratuiti (o quasi!). Ma nel caso in cui l’importo di una rata delle detrazioni fiscali spettanti per un anno dovesse superare l’imposta (Irpef) da pagare, è possibile recuperare l’eccedenza nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo?

L’Agenzia delle Entrate si è occupata più volte di questo tema, anche con la recente circolare n. 7/2021. E, ancora una volta, qualche giorno fa ha ribadito come l’incapienza fiscale non possa essere recuperata negli anni successivi. Dunque, l’agevolazione di cui al Superbonus 110% è ammessa solamente nel limite che trova la capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, senza possibilità di poter traslare la differenza al futuro.

In altri termini, il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota che spetta nei limiti dell’Irpef lorda di ogni anno. La quota annuale di detrazione che non trova una espressa capienza in tale imposta non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda nei periodi di imposta successivi a quello interessato, né può essere domandata in rimborso.

Nell’ultima occasione in cui il Fisco si è occupato di questo tema, ha colto l’occasione per rammentare come una modalità alternativa alla fruizione della detrazione sia lo sconto in fattura, così come la cessione del credito. L’opzione può essere esercitata sia in occasione della prima rata, sia per le rate di detrazione non ancora usufruite. Si tenga tuttavia conto che la scelta è irrevocabile.