Uno dei temi più spinosi in ambito Superbonus è certamente rappresentato dalla presenza, nell’edificio, di uno o più abusi edilizi.

Il problema è stato riconosciuto e discusso dal legislatore con il d.l. n. 104/2020, con il quale si modifica il Decreto Rilancio, stabilendo che per poter semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi di cui al Superbonus, le asseverazioni dei tecnici abilitati in relazione allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, si riferiscono esclusivamente alle parti comuni degli edifici che sono interessati dagli stessi interventi.

Insomma, con il decreto di agosto il legislatore ha affermato che il tecnico che rilascia la asseverazione e lo Sportello unico per l’edilizia dovranno solo accertare lo stato di legittimità dell’immobile in relazione alle parti comuni degli edifici che sono interessati dagli interventi.

È tuttavia evidente che questa posizione da parte del legislatore lascia aperti diversi margini di interpretazione. Parte dei quali, si dirà, potrebbero mal conciliarsi con quanto previsto dal Testo Unico Edilizia, secondo cui, all’art. 49, comma 1, gli interventi abusivi che sono realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, o sulla base di un titolo abilitativo che è stato poi successivamente annullato, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali che sono previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

In termini più diretti, qualora l’immobile presenti degli abusi edilizi, non sarà possibile beneficiare di alcuna detrazione fiscale. A ciò si aggiunga il fatto che alcuni abusi non possono essere sanati e, dunque, devono essere necessariamente rimossi.

Dunque, per evitare ogni incomprensione in tal senso, prima di addentrarsi nei meandri del Superbonus al 110% sarebbe opportuno prestare grande attenzione allo stato di legittimità dell’immobile!