L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sull’accesso al Superbonus 110 in caso di asseverazione tardiva e sui termini di tempo per effettuare l’acquisto di case antisismiche, attraverso due nuovi interpelli legislativi del 2 novembre 2020.

In particolare, l’interpello n. 515 riguarda il caso di una società che ha acquistato un fabbricato di tipo residenziale destinato ad uso privato e che intende ricostruire per adattarlo alle nuove norme antisismiche.

Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali del Sismabonus e del Superbonus 110, così come previsto dalla normativa del Decreto Rilancio, la società fissa come termine ultimo di fine lavori il 31 dicembre 2021 ed intende vendere le nuove unità immobiliari entro i 18 mesi seguenti.

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza chiarendo che, per beneficiare delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, i soggetti che intendono acquistare delle case antisismiche devono effettuare il rogito entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

L’interpello 508 riguarda, invece, la richiesta di chiarimenti da parte dell’istante sui termini per depositare l’asseverazione della classe di rischio di un edificio che si trova in zona sismica 3, al fine di accedere al Sismabonus.

Dal momento che la presentazione della SCIA e l’inizio dei lavori risalgono all’anno 2019, l’Agenzia delle Entrate considera la presentazione dell’asseverazione “tardiva” e quindi l’istante non ha diritto di accedere al Sismabonus.