L’Agenzia delle Entrate chiarisce: chi possiede un’abitazione in Italia ma produce reddito da lavoro all’estero può avere accesso al Superbonus 110 ed usufruire della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Le risposte alle istanze di interpello da parte delle Entrate fanno maggiore chiarezza sulla questione.

In particolare, l’interpello 486/2020 riguarda la questione di un frontaliere svizzero, proprietario di una casa in Italia, ma che lavora e paga le tasse in Svizzera. L’Istante chiede di poter usufruire del Superbonus per eseguire dei lavori sulla propria casa e, non avendo un’imposta lorda sulla quale effettuare la detrazione fiscale del 110%, di poter optare per la cessione del credito, come previsto dall’articolo 121 del Decreto Rilancio. L‘Agenzia delle Entrate risponde richiamando la circolare 8 agosto 2020 24/E, secondo cui la detrazione “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.

Ne consegue, dunque, che chi risulta titolare del solo “reddito fondiario” (ovvero chi è proprietario di una casa in Italia), pur non possedendo un reddito da lavoro nello Stato italiano, può accedere al Superbonus. Le Entrate confermano, inoltre, che i proprietari di immobili in Italia che producono reddito all’estero, non potendo effettuare la detrazione del 110%, possono optare per la cessione del credito oppure per un contributo anticipato sottoforma di sconto da parte dei fornitori.

Un quesito simile viene affrontato nell’interpello 500/2020, che riguarda il caso di un proprietario di un immobile in Italia iscritto all’AIRE. Anche in questa circostanza l’Agenzia delle Entrate chiarisce che chi possiede un immobile in Italia, ma lavora e risiede all’estero, può avere accesso al Superbonus 110.