Realizzare un’opera di sopraelevazione richiede sempre la necessità di munirsi del permesso di costruire. A rammentarlo è la recente sentenza n. 51599/2018 da parte della Corte di Cassazione, che nel ribadire l’obbligatorietà del permesso di costruire chiarisce anche quali siano le caratteristiche delle opere amovibili / precarie.

Proprio tale ultima definizione sembra essere quella di maggiore rilevanza, considerato che – visto e considerato che la Cassazione sancisce che il permesso di costruire è necessario per tutte le opere non amovibili, diviene fondamentale cercare di capire che cosa si intenda per opere, appunto, amovibili e precarie.

In tale ambito, la Suprema Corte rammenta che “gli interventi edilizi precari, categoria già individuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina con inequivocabile indicazione delle specifiche caratteristiche, sono ora espressamente menzionati dall’art. 6 del d.P.R. 380/01 che, nell’attuale formulazione, li descrive al comma 1, lett. e-bis) come opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”.

Per sua stessa natura, l’opera è precaria se non comporta effetti permanenti e definitivi sull’assetto originario del territorio, tali da domandare il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.

In aggiunta a ciò, gli Ermellini hanno rammentato come la precarietà non può essere stabilita soggettivamente dall’utilizzatore, e come siano irrilevanti le caratteristiche costruttive e i materiali impiegati, oltre che l’agevole amovibilità.

Infine, l’opera precaria deve avere destinazione contingente e limitata nel tempo (al massimo 90 giorni), e deve essere destinata a una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso.