Con l’ordinanza n. 27364/2018 la Corte di Cassazione ha precisato che la distanza tra due edifici non si applica in alcune ipotesi, come ad esempio nelle ricostruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche, che non dovranno essere subordinate all’applicazione delle norme relative alle distanze, bensì dovranno osservare leggi e regolamenti comunali che le riguardano.

Il caso oggetto di sentenza riguarda i proprietari di un immobile, che hanno presentato domanda di demolizione e arretramento di un fabbricato prospiciente, poiché edificato in violazione della distanza di 10 metri rispetto alla parete finestrata dell’edificio degli stessi. Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda affermando che alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze.

I proprietari proponevano così appello, invocando l’applicazione delle leggi e dei regolamenti che prevedono l’inderogabile distanza minima e assoluta di metri 10 tra pareti finestrate degli edifici frontistanti, a prescindere dall’eventuale esistenza di una via pubblica. La Corte d’Appello accoglieva l’appello, condannando ad arretrare il fabbricato nella parte frontistante il fabbricato degli appellanti, sino alla distanza di metri 10 dall’antistante parete finestrata del fabbricato degli appellanti medesimi.

In seguito al ricorso in Cassazione, i giudici della Suprema Corte condividono che alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Per i giudici di legittimità, va infatti richiamato il principio secondo cui l’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’art. 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche attiene più che alla proprietà del bene, all’uso concreto di esso da parte della collettività. Dunque, per le costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche “non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela della proprietà, ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale”.