Il TAR Puglia, con sentenza n. 1594/2018, ha affermato che la cessione di volumetria è possibile tra lotti contigui, anche se non sono confinanti.
Nelle sue motivazioni, il TAR sostiene come la cessione di cubatura (asservimento) è un istituto utilizzabile in sede di rilascio di permesso di costruire, in presenza di particolari condizioni e limiti, per cui può avvenire solo tra fondi contigui, necessariamente compresi nella medesima zona urbanistica ed aventi la stessa destinazione urbanistica.
In particolare, sulla base di quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, affinché l’asservimento sia possibile i fondi devono essere contigui, “nel senso che, anche qualora non si riscontri la continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, sussista pur sempre, comunque, una effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti (TAR Salerno, II, 19.7.2016, n. 1675)”.
Dunque, per il tribunale amministrativo sarebbe irrilevante che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando del tutto neutra l’ubicazione degli edifici all’interno del comparto.
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