Per la sentenza n. 28051/2018 la Corte di Cassazione ha rammentato che il regolamento condominiale non può vietare il distacco di un condomino dal riscaldamento centralizzato. Tuttavia, gli Ermellini chiariscono anche che il condomino che si distacchi dal riscaldamento centralizzato sarà comunque tenuto a partecipare alle spese di manutenzione dell’impianto condominiale in quanto bene comune, a meno che non abbia stipulato una specifica convenzione con il condominio, che stabilisca in modo differente.
In altri termini, nell’ordinanza in esame la Cassazione, pur ribadendo il diritto di ogni condomino al distacco dal riscaldamento centralizzato, e dunque ritenendo nulla la parte del regolamento che vietava un simile comportamento, ribadisce che in ogni caso il condomino sarà tenuto alla partecipazione delle spese di manutenzione.
La Suprema Corte precisa infatti che “le disposizioni regolamentari condominiali in esame devono ritenersi valide ove interpretate nel senso che esse si limitino ad obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato. E’ stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza come sia legittima la delibera assembleare la quale disponga, […] che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 6 – 2, 18 maggio 2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558)”.
Ne deriva che il condomino che si sia distaccato può disciplinare con una convenzione contrattuale stipulata con il condominio, diritti e obblighi di diversa suddivisione delle spese relative all’impianto.
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