Attraverso la sentenza n. 6385/2018 il Tar Campania ha specificato che la realizzazione di un soppalco di grandi dimensioni necessita del permesso di costruire, considerato che comporta una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con aumento della superficie. Di contro, nel caso in cui il soppalco non sia tale da incrementare la superficie dell’immobile, si rientrerà nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali il permesso di costruire non viene richiesto.

Nella pronuncia in commento, i giudici della Suprema Corte hanno di fatti chiarito come “la disciplina edilizia applicabile ai soppalchi non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. In linea di principio, è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dpr n. 380/2001, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile”.

Nella fattispecie in esame di giudizio di legittimità, l’opera di soppalco rientrava nell’ambito delle opere di ristrutturazione edilizia, necessitando pertanto di un permesso di costruire, considerato che determinava modifica della superficie utile dell’immobile con aggravio del carico urbanistico.