Le opere abusive condonate si possono completare o no?
Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, che sez. IV penale, che con sentenza n. 430/2022 si è pronunciata in relazione al ricorso contro l’annullamento del condono, e sull’ordine di demolizione precedentemente emesso dal Tribunale per la realizzazione di alcune opere abusive.
Ricostruiamo brevemente i fatti.
Il ricorrente, in seguito al sequestro del cantiere avvenuto nel 1992, e dopo avere conseguito il condono da parte dell’amministrazione comunale, aveva completato l’intervento ex art.43, comma 5, l. n. 47/1985, affermando che le opere di completamento realizzate non avrebbero inciso sul completamento funzionale dell’opera. Dunque, che sarebbero state comprese nel provvedimento di condono.
Di diverso avviso era però il Tribunale, secondo cui non sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria adottato dall’amministrazione comunale che, invece, veniva di fatto disapplicato.
Più nel dettaglio, dalla sentenza di patteggiamento per violazione dei sigilli del cantiere sequestrato, emergeva come le opere abusive si fossero protratte per cinque anni, fino al 1997, ed avevano riguardato non solamente interventi diretti al completamento dell’opera, quanto anche aumenti volumetrici e modifiche dei prospetti, con ampliamento di quasi 30 metri quadri al piano terra, su cui era avvenuto un getto di calcestruzzo e la realizzazione del solaio di copertura.
Secondo il Tribunale, il nuovo volume non poteva formare oggetto di condono, poiché completato ben dopo il provvedimento e, dunque, carente del rispetto del dato temporale inderogabile che coincideva con quello della realizzazione delle opere prima del 31.12.1993.
Condono edilizio e completamento delle opere
Il riferimento normativo all’art. 43, comma 5, l. n. 47/1985 prevede che “possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell’abuso e di riferimento per la determinazione dell’oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale”.
La Cassazione, prendendo spunto da tale quadro normativo, ha ribadito quanto già previsto dal Tribunale, ricordando come in tema di condono edilizio sia possibile ottenere la sanatoria anche per le opere non ultimate, nei modi e nei tempi prescritti, in conseguenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, ma solo limitatamente “alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari per la loro funzionalità” di cui all’art.43 della legge 47 del 1985. Tale previsione, comportando una deroga al regime ordinario della sanatoria ex art.31 della stessa legge, “non impedisce al giudice di valutare se le “strutture” oggetto di istanza di sanatoria siano state comunque realizzate al momento dell’interruzione determinata dal provvedimento amministrativo o giurisdizionale”.
Tornando al caso in esame, il Tribunale avrebbe logicamente escluso che gli interventi realizzati fossero suscettibili di essere compresi nel provvedimento di condono, considerando che i lavori eseguiti successivamente non costituivano semplici rifiniture funzionali al migliore godimento dell’opera, per cui non potevano godere del condono edilizio.
Di qui, considerata l’assenza di elementi tali da far ritenere che la valutazione operata dal giudice dell’esecuzione non sia corretta, il ricorso viene rigettato confermando l’annullamento del condono e l’ordine di demolizione.
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