Con sentenza n. 32/2022 il Consiglio di Stato è intervenuto sul ricorso contro un ordine di demolizione che un Comune ha ingiunto per una struttura esterna a una caffetteria, qualificata come portico, costruito in assenza di titolo edilizio e, dunque, abusivo.

La vicenda nasce dal fatto che la proprietaria della caffetteria ha considerato la struttura non come portico, bensì come pergotenda, e come tale rientrante tra gli interventi di edilizia libera. Di diverso avviso il Comune che, dal sopralluogo effettuato, ha rilevato come la struttura presentasse pali in legno, tende elettriche avvolgibili, impianto di condizionamento e superficie superiore al 20% della parte esistente. Insomma, elementi che hanno permesso all’amministrazione comunale di comprendere di avere davanti un manufatto qualificabile come portico e non come pergotenda, soprattutto perché – si legge nelle motivazioni – la struttura non aveva le caratteristiche di leggerezza tipiche di una pergotenda o di un altro elemento qualificabile come attività edilizia libera di cui al D.M. del 2 marzo 2018.

Su questo scenario Palazzo Spada è intervenuto rammentando come ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001, che individua le pertinenze come attività di edilizia libera, quando non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, per il portico va utilizzato lo stesso criterio.

Di conseguenza se, come accade nel caso oggetto di contestazione, la struttura dovesse superare la soglia del 20% e avere una copertura, essa non può rientrare tra gli interventi di edilizia libera ed è soggetta al regime delle nuove costruzioni, con conseguente necessità di verificare il rispetto dei parametri edilizi e urbanistici.

Insomma, dato che il portico realizzato rientra a tutti gli effetti tra le nuove costruzioni ed è stato realizzato in assenza di titolo edilizio abilitativo, non può che essere definito abusivo, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione.