In tema di IVA schermature solari l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta chiarendo che schermature e tende da esterno hanno delle caratteristiche analoghe a quelle dei sistemi oscuranti più tradizionali, e sono dunque contraddistinte da una propria autonomia funzionale. Ne deriva che l’IVA su tende da sole e schermature solari è applicata nella misura del 10%.

IVA su tende da sole: il quesito posto alle Entrate

Per poter comprendere in che modo si sia arrivati a questo importante chiarimento sull’applicazione dell’IVA al 10% su tende da sole e schermature solari, giova compiere un piccolo passo indietro e ricostruire quale sia la natura del quesito posto al Fisco.

In particolare, il caso nasce da un contribuente che domandava all’Agenzia delle Entrate se nell’ambito dei lavori di recupero edilizio, l’installazione delle schermature solari potesse o no beneficiare dell’IVA agevolata al 10% prevista all’interno di un contratto con l’impresa installatrice.

Nel quesito, l’istante rammentava altresì come le schermature solari in questione avessero caratteristiche utili per poter svolgere la stessa funzione dei sistemi oscuranti, come la protezione degli infissi esterni dagli agenti atmosferici, e la schermatura degli ambienti interni dalla luce e dal calore.

Secondo il contribuente, l’installazione di queste schermature, in sostituzione dei più tradizionali sistemi oscuranti, potrebbe fruire di un’IVA al 10%, ovvero lo stesso trattamento fiscale che è previsto per i sistemi più classici, considerato che funzione e scopi (risparmi energetico, comfort, decoro, ecc.) sono i medesimi.

A titolo esemplificativo, poi, l’istante menziona tra tali sistemi oscuranti alternativi i frangisole e le tende oscuranti a rullo per esterni.

IVA schermature solari, via libera al 10%

Affrontando il quesito con la sua consulenza giuridica n. 10/2020, l’Agenzia delle Entrate rammenta che in riferimento ai sistemi oscuranti tradizionali, che spesso sono forniti all’interno dei lavori di recupero edilizio, gli stessi sono contraddistinti da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.

Come già chiarito con precedente circolare del 2018, gli infissi sono infatti idonei a consentire l’isolamento e il completamento degli immobili, mentre i sistemi oscuranti sono installati per proteggere gli infissi e preservare gli ambienti interni. Le Entrate si soffermano poi a specificare come per schermature solari si intendano i “sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi, in risposta alle sollecitazioni solari”.

Detto ciò, il Fisco richiama alla mente l’all. M del d.lgs. n. 311/2006, che ricorda come tra le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti le cui spese di acquisto e di installazione sono detraibili ai fini IRPEF, ricadano anche:

  • tende esterne con requisiti prestazionali di cui alla normativa UNI EN 13561;

  • chiusure oscuranti (come le veneziane e le avvolgibili) con requisiti prestazionali di cui alla normativa UNI EN 13659;

  • dispositivi di protezione solare con requisiti di benessere termico e visivo di cui alla normativa UNI EN 14501.

Per l’Agenzia delle Entrate, in conclusione, le tende da esterno e le schermature solari hanno caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti di cui alla propria precedente circolare n. 15/E del 2018, e dunque possono usufruire dell’IVA al 10% già prevista per i sistemi oscuranti tradizionali.