La sentenza della Corte di Cassazione n. 27287/2021 è intervenuta sulla liquidazione danno in capo al locatore che ha subito un ritardo nella restituzione del bene. I giudici della Suprema Corte hanno infatti ricordato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1591 c.c., il conduttore in mora deve restituire la cosa dando al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
Il tenore letterale dell’articolo del Codice civile assicura pertanto al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione del bene una liquidazione del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato.
Pertanto, il conduttore che oltre i limiti previsti continua ad occupare l’immobile non adempie l’obbligazione di dare il corrispettivo nei modi convenuti, bensì risarcisce un danno da mora, compiendo un’obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale del pagamento del canone. Nell’ipotesi di riconsegna dell’immobile oltre il termine contrattualmente pattuito, tuttavia, il locatore potrebbe subire anche un altro danno: quello da perdita di chance.
Di fatti, il locatore potrebbe essere nelle impossibilità di locare a terzi un’immobile a causa della tardiva disponibilità dello stesso bene locato, in conseguenza del comportamento illecito del conduttore. Ma il risarcimento è automatico?
In realtà, fino ad ora, la giurisprudenza ha assunto un orientamento vario e contrastante. Con la pronuncia ora in commento si cerca tuttavia di superare tale antagonismo tra diverse fazioni valutative, negando la configurabilità di un danno figurativo in re ipsa. Il danno da perdita di chance, rappresentato dal non avere potuto il proprietario di un immobile concederlo in locazione a terzi, non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella possibilità di conseguirlo. Deve dunque essere allegato e provato sia nell’an che nel quantum.
Se la prova del danno viene data, anche in via presuntiva, allora il danno sarà pienamente risarcibile. Se tale prova non c’è, il danno non potrà essere risarcito perché non sussiste.
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