Con la recente sentenza n. 6346/2021 il Consiglio di Stato ricorda come l’astratta amovibilità della serra non costituisca elemento sufficiente per giustificare la classificazione di edilizia libera. A rilevare è infatti la funzione della struttura.

Il caso in commento riguarda la realizzazione di alcune serre che occupano un’area di oltre quattro ettari, consistenti in strutture metalliche leggere, ancorate al suolo mediante plinti in calcestruzzo armato e rivestite da film plastico. Le strutture non hanno un requisito di stagionalità rimangono infatti per tutta la durata dell’anno senza modifiche o ridimensionamenti, alterando così – secondo il Comune – il paesaggio in maniera stabile.

La sentenza in primo grado aveva sposato tale tesi, intimando la demolizione delle serre perché – diversamente da quanto sosteneva il proprietario – la funzione svolta dall’opera rileva in ordine alla necessità della previa acquisizione del titolo edilizio per la realizzazione della stessa, non potendosi così ammettere la riconduzione nella categoria dell’attività edilizia libera.

Per il Consiglio di Stato, infatti, l’astratta amovibilità delle strutture non ne muta la qualificazione edilizia, poiché non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, bensì permanenti nel tempo.

Per i giudici, i manufatti che non sono definibili come precari, ma sono funzionali a soddisfare delle esigenze di carattere permanente, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con incremento del carico urbanistico a nulla rilevando così la precarietà del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie.

La differenza tra serre amovibili e strutturali

Di qui, anche un interessante assunto sulla differenza tra le serre mobili e quelle strutturali. Il Consiglio di Stato ricorda infatti che il dpr 380/2001 prevede come attività edilizia libera la realizzazione di “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.

Il legislatore recepisce pertanto la differenza tra quelle serre temporanee che sono funzionali al mero svolgimento dell’attività agricola, e quelle strutturali, con opere murarie, destinate soprattutto alla produzione a supporto dell’attività agricolo-commerciale. Per queste ultime è necessario un titolo edilizio.