Secondo quanto afferma la recente sentenza n. 791/2020 della Corte di Cassazione, non sempre le spese di riparazione del tetto condominiale devono essere ripartite tra tutti i condomini.
Di fatti, solamente se la copertura interessa tutte le abitazioni sarà ben possibile procedere a una ripartizione integrale tra tutti i condomini. Se invece la copertura non interessa tutte le abitazioni sarà possibile procedere per la creazione di un c.d. condominio parziale, con i condomini che non ne fanno parte che non saranno chiamati a partecipare alle spese per la riparazione del tetto (né, peraltro, dovranno essere convocati all’assemblea per la delibera dei lavori da effettuare).
Per poter formulare la loro opinione, gli ermellini iniziano con il ricordare che il concetto di condominio è “ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente elencate nell’art. 1117 c.c., con la riserva ‘se il contrario non risulta dal titolo’”.
Ebbene, è anche vero che nel condominio vi siano parti comuni, come il tetto, che sono al servizio o al godimento di una sola parte del fabbricato. In questo caso si configurerebbe un c.d. condominio parziale, concetto applicabile tutte le volte in cui un bene risulti – per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali – destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una sola parte dell’edificio condominiale.
Ora, nell’ipotesi in esame, considerato che il tetto era frazionato in due distinti corpi di fabbrica, i condomini che non ne usufruiscono non sono interessati dalla ripartizione delle relative spese e dall’assunzione delle relative decisioni.
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