L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta a chiarire il tema dell’applicazione del Bonus mobili nell’ipotesi di frazionamento di una unità immobiliare.

Il quesito posto dal contribuente era il seguente:

Dopo un importante intervento di ristrutturazione edilizia abbiamo suddiviso la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti. Volendo usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, acquistati per arredare entrambi gli immobili, si chiede di conoscere se è possibile considerare come limite di spesa massima l’importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento).

Ebbene, dinanzi a tale quesito le Entrate, sul sito internet FiscOggi, hanno fornito un interessante chiarimento, sancendo che la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.

Quanto sopra va letto nella ulteriore precisazione secondo cui se gli interventi di ristrutturazione edilizia comportano l’accorpamento di più unità abitative, o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi, e non quelle risultati alla fine dei lavori.

Pertanto, entrando nel caso specifico, la detrazione del 50% di cui al Bonus mobili va applicata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, e non su un importo pari a 10.000 euro per ciascuna delle due unità immobiliari determinate dai lavori di frazionamento.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il Bonus mobili ha trovato conferma anche nel 2020, e che pertanto è ancora possibile ottenere una detrazione dall’imposta lorda Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La ristrutturazione di cui al presente comma deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.