La recente sentenza n. 46/2020 da parte del Tar di Napoli è intervenuta sul caso di una veranda abusiva, che sia destinataria da parte del Comune di due sanzioni: ordinanza di demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Ricostruendo il caso particolare, rileviamo che un comune della Campania nel 2013 aveva emesso un’ingiunzione di demolizione di una veranda realizzata abusivamente, edificata in parte su un terrazzo condominiale e in parte su balcone privato. Nel 2016 lo stesso comune aveva poi emesso ordinanze di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della veranda e della parte di cortile di pertinenza del fabbricato utile all’ingresso di mezzi e materiali occorrenti per demolire il manufatto abusivo. Poco dopo, un altro condomino che ritiene di veder danneggiata la propria proprietà a causa della veranda abusiva, si costituisce come parte lesa. Il proprietario impugna entrambe le ordinanze.

Per il ricorrente, infatti, “il provvedimento demolitorio è stato indebitamente adottato, in costanza di identità di parti e di fatti già sanzionati” in virtù di precedente sanzione del Comune. Inoltre, “la veranda posta in essere non riconducibile al regime del permesso di costruire per nuova costruzione ed al relativo corredo sanzionatorio, ma viceversa è assoggettabile, per la sua natura pertinenziale, alla disciplina dell’attività di ristrutturazione edilizia, connotata dall’eventuale applicazione del più mite sistema sanzionatorio pecuniario di cui all’art.33 del d.P.R. n. 380/2001”.

La posizione del ricorrente non trova evidente supporto nel Tar, che ricorda come il manufatto in questione è da ritenersi nuova costruzione e, dunque, soggetta alle sanzioni di cui all’art. 31 del dpr n.380/2001. Per questo motivo l’impugnativa mossa nei confronti della demolizione è rigettata e il manufatto deve essere demolito.

Per quanto infine riguarda l’ordinanza di acquisizione gratuita del manufatto abusivo e di una parte del cortile condominiale, la richiesta del ricorrente trova un parziale accoglimento, poiché per il Tar l’ordinanza di acquisizione gratuita del manufatto edilizio abusivo è surclassata dall’ordinanza di demolizione.