L’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 25/2020 ha fornito un interessante riscontro sul caso di una cessione del credito Ecobonus di un condominio, con riferimento specifico all’applicabilità delle detrazioni anche da parte di chi non è residente in Italia.

Nel caso in esame, l’istante è un residente negli Stati Uniti proprietario in Italia di alcune unità immobiliari. In qualità di soggetto non residente fiscale in Italia l’istante ha dunque domandato al Fisco se potesse o meno usufruire delle detrazioni previste per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica da effettuare, e cedere ai soggetti fornitori che effettueranno gli interventi il credito che corrisponde alla detrazione spettante per tali opere.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato la natura dei bonus citati dall’istante, ha specificato che alla fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono ammessi i soggetti residenti o non residenti titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

Pertanto, per il Fisco se si rispettano tutti i requisiti richiesti dalla normativa, il soggetto non residente può ben fruire della detrazione che viene prevista per gli interventi da farsi e cedere il credito corrispondente alla detrazione per al quota a lui imputabile, spettante per le opere di riqualificazione effettuate sulle parti comuni dell’edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi e ad altri soggetti privati.

In tal proposito, il Fisco coglie l’occasione per sottolineare che il credito non può essere ceduto a banche o intermediari finanziari, considerato che il contribuente non ricade nella no tax area, intendendosi per tali i soggetti di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR.