Le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti derivanti dal recupero edilizio, comprendenti eventualmente anche amianto, possono essere assoggettate a un’aliquota agevolata se sono prodotti durante le operazioni di costruzione e demolizione per recupero edilizio? O scontano sempre un’aliquota IVA ordinaria al 22% perché non possono essere qualificati come accessori agli interventi di recupero del patrimonio edilizio?
I richiami alla normativa sull’IVA
A chiarire il dubbi ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 11 dello scorso 27 agosto 2021, rispondendo a un quesito posto da un’associazione che domandava se le prestazioni di servizi svolti da imprese che operano nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti da attività edilizia, potessero essere ricondotti nell’alveo di quelli richiamati nei numeri 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies della Tabella A, parte III, che è allegata al decreto IVA. Una simile riconduzione permetterebbe, in buona sostanza, di assoggettare tali servizi ad un’aliquota IVA ridotta al 10% invece di quella ordinaria al 22%.
Ebbene, l’Agenzia, dopo aver ricordato come i numeri citati dall’istante facciano riferimento all’IVA agevolata per “i fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”, ricorda come tale misura non possa essere applicata al caso in esame, che aveva per oggetto cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
L’Agenzia ricorda inoltre che il n. 127-quarterdecies prevede come l’IVA sia agevolata per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”, e che in questo caso bisogna valutare se le operazioni che sono svolte dall’istante siano o meno accessorie a quella principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
IVA agevolata solo se è dimostrato il nesso di accessorietà
Quindi, il Fisco sottolinea che si considera accessoria quella prestazione di servizi che integra, completa e rende possibile quella principale, resa dallo stesso soggetto dell’operazione principale nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale. Nel caso in esame il Fisco ha ritenuto che non potesse essere dimostrato il nesso di accessorietà, considerato che il soggetto che ha provveduto al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti è differente da quello che invece ha realizzato l’intervento di recupero edilizio. Ne deriva che i servizi di smaltimento dovranno scontare l’IVA ordinaria del 22%.
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