In caso di vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, e acquisto di un nuovo appartamento all’estero, le somme risparmiate sull’imposta di registro devono essere restituite?

L’Agenzia delle Entrate si è occupata di ciò pochi giorni fa, rispondendo alla domanda di un contribuente che si domandava quale sarebbe stata la sorte del beneficio fiscale goduto nel caso in cui, dopo due anni, si fosse provveduto a effettuare un’operazione come quella di cui sopra.

Ebbene, rispondendo all’istanza, il Fisco sottolinea come nel momento in cui si vende un immobile acquistato con i benefici per la prima casa prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, si decade dalle agevolazioni usufruite. Dunque, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre all’aggravio di una sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

Tuttavia, c’è un modo per evitare tale penalizzazione: riacquistare, entro un anno, un altro immobile che sia adibito ad abitazione principale.

Ma tale disposizione vale anche se si acquista un nuovo appartamento all’estero? O è valida solamente all’interno dei contini nazionali?

Per l’Agenzia delle Entrate non vi sono dubbi: la disposizione è valida anche se il nuovo immobile si trova in uno Stato estero, a patto che sussistano degli strumenti di cooperazione amministrativa che permettono di effettuare la verifica del requisito di dimora abituale del nuovo immobile, da circolare n. 31/2010.

È sempre il Fisco a ricordare come il contribuente sarà comunque tenuto a dimostrare che il riacquisto dell’immobile all’estero sia stato effettuato entro un anno dalla vendita dell’immobile in Italia e che la nuova abitazione è destinata a dimora abituale. Nel primo caso sarà sufficiente fornire una copia del rogito notarile, mentre nel secondo caso sarà sufficiente fornire una copia delle bollette di luce, acqua o gas, intestate allo stesso contribuente.