Una recente sentenza ha fatto luce sulla rilevanza edilizia dei ricoveri per animali da cortile, strutture di norma considerate come pertinenze e, come tali, rientranti nelle attività di edilizia libera ex art. 6 TUE, se modeste e funzionali solo ed esclusivamente a fornire un ricovero agli animali.
Così ha ribadito, peraltro, il TAR Campania, Salerno, sez. III, nella sentenza 30 agosto 2022 n. 2244, in cui ha ritenuto non necessitante un titolo edilizio per l’installazione di conigliere costituite da pali in legno infissi al terreno, tavolato e copertura di lamiere e di zinco, confermando in tal modo l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, secondo cui non serve un titolo edilizio per realizzare cucce dei cani, modesti pollai, voliere.
Le cose cambiano, naturalmente, se i ricoveri non sono di dimensioni modeste ma possono impattare fortemente sullo stato dei luoghi. In questo caso non si potrà più parlare di edilizia libera ma, come rammenta la recente sentenza 24 agosto 2022, n. 600, del TAR Calabria, Reggio Calabria, deve essere ordinata dal demolizione per assenza del permesso di costruire di manufatti che abbiano diverse caratteristiche. Nella fattispecie, un “fabbricato in muratura ordinaria della superficie di mq 105 circa adibito a ricovero animali; recinto in legno adibito a ricovero di ovini della superficie di mq 7 con copertura in eternit della superficie di mq 155; ricovero in muratura per detenzione di suini della superficie di mq 25; ricovero in muratura per la detenzione di caprini della superficie di mq 1380 di cui circa mq 100 risulta coperto in lastre eternit”.
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