Con sentenza 20265/2018 la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla natura del termine triennale entro cui può avvenire la revoca delle agevolazioni sulla prima casa, in vendita dell’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto, chiarendo che il termine non decorre dalla registrazione dell’atto di vendita, bensì dalla fine dell’anno successivo alla vendita dell’immobile agevolato.
Il caso ha inizio con l’acquisto di un’abitazione da parte del contribuente, nel 2002: in quell’occasione il contribuente aveva regolarmente usufruito delle agevolazioni della prima casa, per poi vendere il 4 agosto 2005 lo stesso immobile, senza acquistare nessun’altra abitazione. Il 5 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate notificava quindi la liquidazione dell’imposta complementare di registro in seguito a decadenza dell’agevolazione prima casa. Il contribuente propone ricorso alla Ctp di Siena, e successivamente alla Ctr Toscana, sostenendo che l’avviso di liquidazione fosse stato notificato oltre i termini di legge, cioè dopo oltre 3 anni dalla vendita.
Con la bocciatura del ricorso in entrambi i gradi, la vicenda arriva dunque in Cassazione, che conferma il proprio orientamento precisando come il termine triennale per la revoca delle agevolazioni decorra “dalla registrazione dell’atto se il motivo della revoca deriva da una dichiarazione mendace resa in atto in merito alla non possidenza di altre abitazioni nello stesso comune, alla non titolarità di altri diritti immobiliari su abitazioni acquistati con le agevolazioni, al possesso della residenza nel comune in cui si trova l’immobile dallo spirare di 18 mesi dalla data dell’atto se la revoca delle agevolazioni è dovuta al mancato rispetto dell’obbligo di trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto”, o “dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento dell’immobile agevolato, se la revoca è dovuta alla vendita infraquinquennale dell’abitazione”.
Nel caso in esame, i giudici della Suprema Corte confermano dunque la legittimità della revoca delle agevolazioni fiscali.
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