Con sentenza 3098/2018 il Consiglio di Stato ha ribadito che – in relazione alle distanze tra edifici e pubbliche vie/piazzela normativa comunale può derogare quella nazionale, prevalendo nella sostanza.

La pronuncia arriva dopo l’esame di un caso iniziato con la richiesta dell’ufficio tecnico comunale, ai titolari di concessione su pubblico suolo di un’edicola, di sostituire la stessa, accorpando i limitrofi servizi igienici in un nuovo unico manufatto. L’edicola originale era distante 3,5 metri da un’altra proprietà, mentre la nuova edicola autorizzata dal comune, distava 1,5 metri dal confine.

I proprietari del fabbricato confinante proponevano dunque ricorso al Tar Toscana impugnando la concessione edilizia e la delibera comunale, precisando – tra le altre lamentele – che il  manufatto sarebbe stato edificato in violazione delle norme in materia di distanze tra edifici e dal confine dettate dal Regolamento Edilizio.

Ebbene, alla luce dell’analisi effettuata, il Tar Toscana ha accolto il ricorso riscontrando l’effettiva violazione dell’art. 11.7 del Regolamento Urbanistico del Comune il quale prescrive che, salvo espresso diverso accordo derogatorio tra i proprietari confinanti interessati, le nuove costruzioni debbano rispettare una distanza minima dal confine di almeno m 5.

I proprietari dell’edicola fanno dunque ricorso al Consiglio di Stato, che lo accoglie affermando – tra gli altri punti – che ai sensi dell’art. 879, comma 2, c.c., le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti per esse specificamente dettati, e facendo poi riferimento all’art. 9.10 del Regolamento edilizio, secondo cui “il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del Regolamento e da quelle dei vigenti strumenti urbanistici limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblico o di interesse pubblico”.