La sentenza n. 5321/2020 da parte del Consiglio di Stato ha apportato un interessante chiarimento sulle autorizzazioni da reperire per poter validamente apporre una recinzione sul muro. E, forse, potrebbe risultare di particolare sorpresa sapere che secondo il Consiglio, per poter realizzare un intervento di questo tipo, apparentemente molto semplice, è il più delle volte necessario un permesso di costruire. In caso contrario, si rischia seriamente di andare incontro un abuso edilizio.

Per poter ricostruire quali siano state le genesi delle motivazioni del Consiglio di Stato giova compiere un piccolo passo indietro e cercare di ricostruire il caso, che trae origine da un proprietario di terreno che si vede recapitare dal Comune un’ingiunzione di demolizione per il ripristino dello stato originario dei luoghi a causa della realizzazione di una recinzione.

La recinzione, lunga circa 7 mesi, era composta da un muro di calcestruzzo, pali in ferro e rete metallica, e un cancello di 3,45 metri di larghezza. I proprietari, in opposizione con l’ingiunzione del Comune, proponevano un ricorso al Tar e, successivamente, al Consiglio di Stato, sostenendo che la recinzione non poteva costituire un’opera rilevante, ma semplicemente un manufatto pertinenziale e precario.

Una sentenza ha apportato un interessante chiarimento sulle autorizzazioni da reperire per poter validamente apporre una recinzione sul muro.I giudici però confermano il giudizio del tribunale amministrativo, affermando che in realtà la recinzione esula dalle opere la cui realizzazione non è subordinata al rilascio del permesso di costruire. Ma perché?

Secondo i giudici del Consiglio di Stato a rilevare è principalmente il muro in calcestruzzo. Dunque, ne deriva che una recinzione realizzata semplicemente con la rete e con i paletti in metallo o in legno, infissi sul terreno, rientra di diritto nella possibilità di delimitare il proprio fondo senza richiesta del titolo edilizio.

Differente è il caso di una recinzione in pali di ferro e di una rete sostenuta da un muretto in cemento. In questo caso le caratteristiche dell’opera domandano la necessità di richiedere il permesso di costruire. Proprio per questo motivo, il Consiglio di Stato non può accogliere il ricorso da parte del proprietario del terreno.

Ricordiamo anche, per completezza espositiva, che su un tema simile si era esposto il Tar Campania con sentenza n. 1542/2020, che ha chiarito che “la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) dpr 380/2001”.

In linea di massima, secondo i giudici la realizzazione di muri di cinta di modeste dimensioni potrebbe dunque essere assoggettabile alla sola SCIA. Di contro, un muro di recinzione più esteso, che ha le caratteristiche di un’opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, deve ritenersi nuova costruzione e necessitante, dunque, di un permesso di costruire.