Il Tar Campania si è recentemente espresso sulla possibilità di realizzare il soppalco con la Scia. Con sentenza n. 402/2021, infatti, i giudici amministrativi hanno chiarito se per poter realizzare questa struttura sia sufficiente la Scia, o se vi siano dei requisiti e dei criteri che ne influenzano l’ammissibilità e, dunque, il ricorso alla necessità di ottenere il permesso di costruire.

In particolare, attraverso la pronuncia oggi in commento, per la realizzazione di un soppalco qualificabile come deposito-ripostiglio, il regime abilitativo da considerare è generalmente proprio quello della Scia, e non quello del permesso di costruire. A rilevare sono infatti le caratteristiche dimensionali e strutturali di questa opera, che nella sentenza del Tar sono state brevemente riepilogate, andando così a inserire questa pronuncia in una giurisprudenza oramai consolidata.

Più nel dettaglio, il Tar rammenta come la costruzione di un soppalco sia un’operazione rientrante nella classe degli interventi edilizi minori, per cui non è richiesto ricorrere all’ottenimento del permesso di costruire se non viene incrementata – come nell’ipotesi di cui si sono occupati i giudici amministrativi – la superficie dell’immobile.

Dunque, proseguono ancora, la realizzazione di un soppalco rientra negli interventi edilizi minori quando lo spazio realizzato consiste “in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone”.

Ricordiamo ad onor di cronaca che il caso era partito in seguito a un ordine di demolizione emesso dal Comune, e dal ricorso del proprietario di un’abitazione che aveva realizzato nel proprio garage un soppalco di dimensioni contenute. Secondo il Comune per la realizzazione del soppalco sarebbe stato necessario il permesso di costruire, mentre secondo il proprietario ricorrente questo titolo abilitativo non sarebbe stato sufficiente, in quanto l’opera era di dimensioni ridotte e destinata esclusivamente a deposito.