Nel caso in cui un fabbricato sia in comproprietà di due diversi soggetti, e il Comune decida di emettere due diverse ordinanze di demolizione, con data differente, quando si deve procedere? A fornire una chiarimento in tal senso ci ha pensato il TAR Lazio, con sentenza n. 4305/2021.
Nell’occasione, i giudici amministrativi hanno ricordato che nel caso in cui non si provveda a rispettare l’ordinanza di demolizione non ottemperata entro 90 giorni, si va incontro a una sanzione che nella fattispecie il Comune ha scelto di fissare in 20.000 euro, ovvero nella misura massima prevista dall’art. 31 del TUE.
Tuttavia, le cose sono andate un po’ diversamente, almeno secondo la tesi dei ricorrenti. Stando a questi ultimi, infatti, l’accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione sarebbe arrivato prima del decorso del termine dei 90 giorni che la legge assegna ai fini dell’esecuzione. I ricorrenti affermano infatti di aver rimosso l’abuso entro tale termine, rilevando così l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio che sarebbe stato emesso ancor prima dell’esaurimento del termine di legge. Ma è davvero così?
Dagli atti in causa emerge come il Comune abbia notificato l’ordine di demolizione in data 14 ottobre 2019 per un comproprietario, e in data 13 novembre 2019 per l’altro comproprietario. Il sopralluogo da cui è stato originato l’atto sanzionatorio risale invece al 21 gennaio 2020, quando i 90 giorni erano decorsi per il primo dei due comproprietari, ma non per il secondo.
Ora, considerato che l’inottemperanza all’ordine di demolizione determina l’applicazione di un meccanismo sanzionatorio per tutti i proprietari, i giudici amministrativi evidenziano come sia pacifico che esso possa intervenire solamente se il termine di legge risulta essere decorso per tutti i comproprietari, visto e considerato che diversamente sarebbe soggetto a sanzione anche colui che è ancora in termini per adempiere.
Il TAR rileva dunque come la giurisprudenza consolidata abbia chiarito come l’ordine di demolizione notificato solo ad alcuni comproprietari non è solo illegittimo, quanto anche inefficace verso il comproprietario che non ne sia stato destinatario.
Nel caso in cui la notifica, come in questo caso, sia intervenuta, è allora logica conseguenza di ciò che il termine debba decorrere dopo l’ultima data, considerato che a ciascun comproprietario deve essere dato il tempo per adempiere.
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