L’agente immobiliare, Codice civile alla mano, è colui che mette in relazione le parti per agevolare la conclusione di un affare, senza essere legato a ciascuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Una figura professionale che quotidianamente interviene per facilitare le trattative in ambito immobiliare, e il cui diritto alla provvigione scatta per il semplice fatto di aver messo in contatto le parti, e per essersi formato tra queste un vincolo giuridico.
Pertanto, ai fini di legge, è sufficiente che vi sia la stipula di un compromesso (il contratto preliminare) per far decorrere il diritto a ricevere la provvigione da parte dell’agente. Ma che cosa succede se non viene pagata l’agenzia?
Come intuibile, l’agenzia immobiliare che ritiene di aver maturato il diritto alla provvigione può agire in via civile contro la parte rimasta inadempiente al fine di procedere al recupero del credito.
A sua volta, il recupero del credito potrà avvenire con le modalità previste dal nostro legislatore, ovvero con un decreto ingiuntivo nel caso in cui vi sia un contratto scritto o una fattura emessa, o mediante una causa ordinaria in tutti gli altri casi.
È prassi, prima dell’avvio delle azioni giudiziarie, cercare con il debitore un accordo extragiudiziale e, quanto meno, inviare a lui una diffida di pagamento con la quale viene assegnato un termine congruo per procedere al pagamento. La diffida è importante, anche perché fa decorrere gli interessi legali che finiranno con il sommarsi al debito originario.
Il decreto ingiuntivo
Nel caso in cui i tentativi di risoluzione della disputa extra giudiziali non vadano a buon fine, il creditore presenterà una domanda di decreto ingiuntivo presso la cancelleria del giudice competente, in tribunale. Il credito presenterà dunque le prove che testimoniano l’esistenza del proprio credito (il contratto o la fattura emessa nei confronti del cliente). Quindi, il giudice, valutata la documentazione, procederà a notificare il decreto ingiuntivo al debitore entro i successivi 60 giorni.
Ricevuto il decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni di tempo per pagare o presentare opposizione. In caso contrario, il decreto diviene definitivo e l’agenzia immobiliare può procedere al pignoramento dei beni del cliente. Prima del pignoramento il legale dell’agente immobiliare notificherà l’atto di precetto, un ultimo invito a pagare il debito entro 10 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione forzata.
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