Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3246/2021, chiarisce quando è necessario richiedere un titolo edilizio per l’installazione di paletti dissuasori all’interno di una proprietà. I paletti dissuasori, infatti, sono spesso utilizzati similmente alle recinzioni per delimitare i propri spazi e, allo stesso modo, sono soggetti a restrizioni normative. Per non incorrere in un abuso edilizio bisogna, dunque, valutarne l’uso e le caratteristiche costruttive.

Il caso esaminato dai giudici del Tar Lazio riguarda un condomino che aveva installato dei paletti dissuasori all’interno della sua proprietà. Un condomino adiacente, per l’eccessiva vicinanza di tali dissuasori alla rampa del suo garage, si lamentava con il Comune, il quale inviava un’ordinanza di rimozione dei paletti dissuasori per la mancanza del permesso di costruire.

Il proprietario dei dissuasori decideva di fare ricorso al Tar, sostenendo che i paletti erano stati installati soltanto come “segnali complementari” per impedire la sosta, ove non consentita, e che quindi non erano soggetti alla normativa edilizia.

I giudici del Tar Lazio chiariscono che il regime edilizio dei paletti dissuasori è affine a quello delle recinzioni e, pertanto, la necessità del permesso di costruire per la loro installazione va valutata in base alla natura e dimensioni delle opere e alla loro destinazione d’uso.

Nel caso in esame, l’installazione di paletti dissuasori, separati l’uno dall’altro e di scarso ingombro, non incide sull’assetto edilizio del territorio e può rientrare nell’inserimento di elementi accessori di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001. In assenza del titolo edilizio, l’intervento eseguito può essere assoggettato alla sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 1 del dpr 380/2001. Il ricorso da parte del condomino è, dunque, accolto.