La sentenza n. 2318/2019 del Tar Campania è nuovamente intervenuta sul tema delle autorizzazioni necessarie per poter trasformare il balcone in veranda.

Il caso su cui si è espressa il tribunale amministrativo prendeva spunto dall’avvenuta chiusura di un balcone con veranda in alluminio anodizzato e vetri, in assenza dei necessari titoli abilitativi. Ne derivava una disposizione dirigenziale con la quale veniva ordinata la demolizione della veranda e il ripristino dello stato dei luoghi. I proprietari hanno però impugnato il provvedimento dinanzi al Tar, dichiarando che si tratterebbe di “opere manutentive e pertinenziali di modesta rilevanza e come tali assoggettabili a DIA”.

I giudici argomentano la decisione sostenendo che l’intervento costituisce una vera e propria ristrutturazione, che necessitava del permesso di costruire. In tal senso, sul piano qualificatorio, precipuo rilievo assumono la creazione di un nuovo volume, incidente anche sotto il profilo della alterazione dei prospetti e della sagoma dell’edificio.

Per il tribunale amministrativo regionale, dunque, la realizzazione di una veranda è una vera e propria trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, con aumento di superfici e volumi, e dunque è subordinata al permesso di costruire.

In maniera ancora più chiara, i giudici affermano che la chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati e dalle modeste dimensioni, è pur sempre in grado di costituire un aumento volumetrico e un cambiamento del prospetto / sagoma dell’edificio.

Dunque, sarebbe corretta la determinazione dell’amministrazione, secondo cui le opere si pongono in insanabile contrasto con il PRG, che in quella zona specifica aveva esclusivamente specificato la conservazione dei volumi preesistenti, con divieto di realizzazione di nuovi volumi. In altri termini, il manufatto, come sopra descritto, non può essere considerato una pertinenza ai fini urbanistici.