La recente sentenza n. 9069 del 21 marzo 2022 da parte della Corte di Cassazione si è espressa su un tema spesso produttore di liti e malumori in condominio: l’assegnazione del posto auto condominiale.
I giudici della II Sezione Civile hanno infatti accolto il ricorso del proprietario di un’attività commerciale posta in uno stabile, rimasto escluso dall’assegnazione a tempo indeterminato ai soli proprietari di abitazione dei posteggi privati negli spazi condominiali.
Ebbene, per la Cassazione né il regolamento di condominio né una delibera assembleare possono validamente disporre l’assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, in favore di uno o più condomini (nella fattispecie, i proprietari dei soli appartamenti e, dunque, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali) di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della propria auto.
Per i giudici, infatti, una simile assegnazione parziale si sottrarrebbe all’utilizzazione del bene a tutti i condomini, come sancito dall’art. 1117 c.c., secondo cui “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, inclusi i cortili e le aree destinate a parcheggio”.
Non solo. Aggiungono i giudici che la distribuzione a tempo indeterminato dei posti auto crea i presupposti per l’acquisto – da parte del condomino assegnatario – della proprietà a titolo di usucapione mediante esercizio del possesso esclusivo dell’area.
Solamente nell’ipotesi di sottoscrizione di un contratto specifico è possibile la distribuzione a tempo indeterminato di spazi condominiali. In questo caso, però, è necessaria l’unanimità dei condomini, oltre che la successiva trascrizione se si desidera poter opporre a terzi il contenuto del contratto. In tutti gli altri casi il posto auto deve essere soggetto ad una rotazione, al fine di permettere a tutti i condomini di poterne regolarmente fruire.
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