Con la recente sentenza n. 3667/2020 da parte del Tar Campania, i giudici amministrativi hanno chiarito che per poter aprire una porta di caposcala non c’è bisogno del permesso di costruire, ma è sufficiente una CILA.

Si tratta di una sentenza che ben si inserisce all’interno del percorso che cerca di favorire la fruibilità di una unità immobiliare all’interno di un contesto condominiale, da parte del suo proprietario, considerato che ammette che costui possa utilizzare in modo più flessibile i muri comuni – nelle parti corrispondenti alla propria proprietà e sempre e comunque nel caso in cui non si verifichino compromissioni dell’immobile di natura estetica e strutturale.

Per quanto concerne il caso su cui si sono espressi i giudici amministrativi, rileviamo come tutto sia partito dalle esigenze del proprietario di un’unità immobiliare, situata al terzo piano di un fabbricato condominiale, che effettuava alcuni lavori di ristrutturazione modificando la disposizione interna degli spazi, con presentazione di una CILA.

Tra le varie attività previste, vi era anche lo spostamento dell’ingresso dell’unità immobiliare predetta con l’apertura di una nuova porta di caposcala, intervento inserito nella suddetta CILA.

Dinanzi a tale percorso, il Comune ordinava tuttavia il ripristino dello stato dei luoghi affermando che il titolo edilizio della CILA non fosse in realtà quello appropriato all’apertura di un nuovo ingresso, e che invece occorresse munirsi di un permesso di costruire.

Come conseguenza di quanto sopra, il proprietario dell’unità immobiliare avanzava ricorso presso il tribunale amministrativo regionale, lamentando la cattiva applicazione da parte del Comune degli artt. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) e 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) del dpr 380/2001.

I giudici amministrativi, nella loro ordinanza, ricordano anzitutto che vi è una differenza sostanziale tra l’apertura di vani porta o di finestre che modificano la facciata di un edificio e l’apertura di un vano porta interno.

Di fatti, l’apertura di una porta interna, anche nell’ipotesi in cui sia realizzata su un pianerottolo, è intervento che non necessita di permesso di costruire perché non costituisce un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, e nemmeno è in grado di incidere – a parità di altri interventi – sulla volumetria o sui prospetti.

L’apertura di varchi e l’installazione di porte o di cancelli in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale, realizzate da uno o più condomini per poter edificare un nuovo ingresso che possa agevolare l’accesso all’unità immobiliare di proprietà esclusiva non è dunque in grado di costituire abuso lesivo dei diritti degli altri condomini perché, come recita l’attuale normativa, negli edifici in condominio, i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti.

Dunque, concludono i giudici amministrativi, l’apertura di una porta che metta in comunicazione l’unità immobiliare di esclusiva proprietà, con una parte comune del vano scala, solamente per poterne migliorare la fruibilità, non necessita dell’approvazione all’unanimità dei condomini, né può determinare costituzione di servitù.