La piscina è una nuova costruzione e, a tal fine, la sua realizzazione richiede l’ottenimento di un permesso di costruire.

Per giungere a questa pronuncia, i giudici del TAR Puglia, Lecce, sez. I, con sentenza 18 gennaio 2022 n. 76, hanno cominciato con il rammentare che l’orientamento giurisprudenziale prevalente divide la nozione di pertinenza urbanistica e da quella civilistica, con la prima che ha un recinto interpretativo più ridotto rispetto alla seconda: la pertinenza urbanistica non è infatti applicabile ad opere che funzionalmente hanno una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa.

Ricordiamo infatti come la pertinenza urbanistica sia configurabile se esiste un oggettivo nesso che non permette altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e se esiste una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa a cui esso inserisce, sempre che l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico.

Contrariamente alla definizione di pertinenza civilistica, inoltre, ai fini edilizi il manufatto per essere considerato pertinenza urbanistica deve essere non solamente preordinato all’esigenza oggettiva dell’edificio principale, e funzionalmente inserito al suo servizio, quanto anche privo di un autonomo valore di mercato, proprio perché la sua finalità esaurisce nel rapporto funzionale con l’edificio principale.

Ciò premesso, il TAR evidenzia come le piscine non siano pertinenze in senso urbanistico perché comportano una trasformazione durevole del territorio. L’aspetto funzionale relativo all’uso del manufatto è inoltre caratterizzato da autonomia rispetto alla funzione dell’edificio a cui accede. La piscina non può dunque essere ricondotta alla categoria urbanistica delle pertinenze, poiché non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo un’attrezzatura per lo svago, quanto anche una vera e propria nuova costruzione, che dà luogo ad una struttura edilizia che invade il sito di relativa ubicazione in modo invasivo, e richiede dunque il rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, il permesso di costruire.

Insomma, la realizzazione della piscina non può certo essere ricondotta né agli interventi minori né agli interventi di manutenzione straordinaria. Essendo una nuova costruzione, richiede il permesso di costruire.