Se si vuole trasformare il solaio di copertura in un terrazzo è necessario ottenere il permesso di costruire, quale titolo edilizio specifico per questo intervento? Oppure è sufficiente effettuare una comunicazione di inizio lavori, o procedere con una più pratica SCIA?

Ad offrire un chiarimento sulla questione è la recente sentenza 18 gennaio 2022, n. 51 del TAR Piemonte, sez. II, che confermando l’orientamento prevalente evidenzia come la trasformazione di un solaio di copertura in un terrazzo costituisce un cambio di destinazione d’uso, considerato che per il solaio non è prevista alcuna praticabilità, contrariamente a quanto è invece previsto per il terrazzo.

Di conseguenza, per poter effettuare tale attività di modifica della destinazione d’uso il proprietario deve necessariamente munirsi di un permesso di costruire, valutato che non è possibile realizzare tale trasformazione con una semplice SCIA o con la comunicazione di inizio lavori.

Per i giudici del TAR, infatti, contrariamente al solaio, la realizzazione di un terrazzo determina un incremento del carico urbanistico, visto e considerato che avviene una modifica degli elementi tipologici formali e strutturali dell’edificio, rendendolo diverso da quello preesistente sotto il profilo ontologico.

Pertanto, una simile attività di trasformazione non può che rientrare nell’alveo della ristrutturazione edilizia che, come tale, richiede il rilascio del permesso di costruire.