Nel caso di piccoli interventi edili, come una ristrutturazione di un appartamento condominiale, è in carico al committente l’onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, assicurando così l’appaltatore nella condizione di operare in piena sicurezza.

Come rammenta la Corte di Cassazione con la sua recente sentenza n. 40922/2018, di fatti, solamente nel caso in cui l’oggetto dell’incarico includa anche la messa in sicurezza dei luoghi su cui insisterà il cantiere, il committente può essere esentato da responsabilità.

Ricordiamo come nella pronuncia in esame la Suprema Corte si sia trovata ad esprimersi sul caso di lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di proprietà del committente: durante lo svolgimento di tali attività, a causa di un crollo della pavimentazione esterna che costituiva la luce di uno scantinato, l’appaltatore andava incontro al decesso.

Il proprietario dell’immobile, assumendo di fatto le vesti del datore di lavoro, veniva inizialmente ritenuta responsabile dell’infortunio, sulla base del profilo di colpa generica e di quello specifico legato alle norme gravanti sul committente. Il proprietario presentava così ricorso in Appello, dove veniva respinto, con conferma degli addebiti.

Simile sorte è arrivata anche in Cassazione, con rigetto del ricorso e condanna del committente.