Il decreto Semplificazioni ha introdotto il rilascio di un’attestazione da parte dello Sportello Unico per l’edilizia, per l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di permesso di costruire, entro 15 giorni dalla richiesta interessato. Affinché si possa verificare il silenzio assenso sono tuttavia necessarie tre condizioni:
devono essere decorsi i termini del procedimento
deve essere prevista l’assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase
non deve esser presente alcun provvedimento di diniego.
Nel caso in cui lo Sportello Unico dovesse rilevare la presenza di una di queste circostanze, dovrà comunque darne indicazione entro il termine di 15 giorni.
Ancora, il decreto Semplificazioni introduce la necessità che, comunque, lo Sportello rilasci anche in via telematica, e sempre entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione sul decorso dei termini del provvedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o di istruttorie inevase e di provvedimento di diniego. In caso contrario, comunicherà nello stesso termine all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Ricordiamo che di fianco al silenzio assenso per i permessi di costruzione, il decreto Semplificazioni è intervenuto anche su altri aspetti centrali, come ad esempio le tolleranze costruttive, pari al 2% per violazioni di distacchi o di distanze.
Sono infine previste quattro diverse misure per agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e quelli di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo.
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