La recente sentenza n. 531/2020 del Tar della Puglia dichiara che un pergolato a sostegno di impianto fotovoltaico non ha necessità di titolo edilizio, in mancanza di particolari prescrizioni.

Ricostruendo il percorso che ha concesso ai giudici del tribunale amministrativo di giungere a questa sentenza, ricordiamo che il caso trae origine dalle mosse di un privato proprietario di una casa inserita all’interno di un fabbricato, che presentava una SCIA presso il Comune per realizzare sul terrazzo di copertura, di esclusiva proprietà, un pergolato di legno finalizzato a sostenere un impianto fotovoltaico per autoconsumo domestico. La struttura non presentava alcuna opera di muratura.

Il Comune, tuttavia, respingeva la richiesta della SCIA, sostenendo che l’intervento non era conforme alla disciplina urbanistica e all’edilizia vigente. Il privato, in disaccordo con tale approccio, ricorreva invece al Tar adducendo come motivazione l’errata qualificazione del progetto da parte del Comune, che avrebbe recepito il pergolato con violazione e falsa applicazione del dpr 380/2001.

I giudici del Tar della Puglia hanno esaminato il caso chiarendo che l’intervento deve essere considerato alla stregua di un pergolato e non di una tettoia, come invece erroneamente indicato dal Comune, benché la funzione del pergolato sia quella di costituire un sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

I giudici del Tar pugliese chiariscono altresì che si tratta di un’opera che è posta a servizio dell’immobile del ricorrente, che rientra nel concetto di pertinenza urbanistica, con la conseguenza che la sua realizzazione non richiede permesso di costruire, essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera.

Una recente sentenza del Tar della Puglia dichiara che un pergolato a sostegno di impianto fotovoltaico non ha necessità di titolo edilizio.

Dunque, l’opera è una pertinenza dell’abitazione del ricorrente, finalizzata a sostenere dei pannelli fotovoltaici la cui messa in opera rientra nelle attività di edilizia libera se sono aderenti o integrati in tetti o coperture esistenti.

Insomma, per i giudici i pannelli possono essere installati senza alcun titolo abilitativo, ex art. 6 del dpr 380/2001 e-quater e, pertanto, il ricorso è accolto.