La recente sentenza n. 3809/2020 da parte del Tar Lazio ha chiarito i termini di mantenimento delle fasce di rispetto autostradale e i relativi vincoli di inedificabilità assoluta, con deroga esclusiva nell’ipotesi di preesistenza del manufatto.

Il caso trae origine nel momento in cui un cittadino privato sceglieva di demolire una vecchia pertinenza di natura agricola, al fine di edificare sulla stessa un villino residenziale, con incremento della cubatura, senza domandare il necessario titolo edilizio.

In un secondo momento, al fine di regolarizzare l’abuso edilizio, presentava al Comune una richiesta di sanatoria che, però, l’amministrazione competente respingeva: per il Comune, infatti, l’intervento di ricostruzione era stato effettuato in un’area a vincolo di inedificabilità assoluta, poiché rientrante all’interno delle fasce di rispetto autostradale (si tralascia, in questo commento, il fatto che la stessa zona era poi stata sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico).

Contrariato da tale approccio da parte del Comune, il privato decideva quindi di ricorrere al Tar dove, però, i giudici confermano la posizione dell’ente comunale, sancendo che le motivazioni del ricorrente non possono che cadere dinanzi a un divieto di edificabilità assoluta.

Una recente sentenza ha chiarito i termini di mantenimento delle fasce di rispetto autostradale e i relativi vincoli di inedificabilità assoluta.

Ricordiamo in tale occasione che la fascia di rispetto autostradale prevede una distanza di 60 metri fuori dai centri abitati e di 30 metri all’interno dei centri abitati. Secondo i giudici, il diniego del Comune nel rispetto dei tali termini sarebbe perfettamente legittimo, rendendo così l’abuso del privato non condonabile, considerato che il vincolo era stato apposto prima dell’abuso, e non dopo.

Ne consegue – dichiarano i giudici – che il diniego di sanatoria sancito con il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi dedotti e che il motivo ostativo in parola precluda definitivamente la possibilità di condonare l’abuso, dato che il vincolo in parola, apposto prima della realizzazione dell’abuso, non ne consente la sanatoria, ai sensi dell’art.33 della legge n. 47/1985”.

La distanza minima prevista dalle fasce di rispetto autostradale ha infatti come obiettivo quello di assicurare l’interesse pubblico alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, e assicurare una serie di interventi sulla strada, come la manutenzione, la realizzazione delle opere accessorie e l’ampliamento della stessa sede stradale. Attività che, evidentemente, sarebbero rese impossibili dalla presenza di manufatti edilizi come quelli che il privato ha cercato di realizzare e di sanare.