Il Tar Campania, con sentenza n. 5510/2018, ha affermato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la presentazione di una domanda di condono non autorizza il soggetto interessato a procedere al completamento o alla trasformazione o all’ampliamento dei manufatti che sono oggetto della richiesta, che dunque – fino al momento della (eventuale) concessione della sanatoria – rimangono comunque abusivi.

Respingendo il ricorso di una proprietaria immobiliare, il Tar Campania sottolinea come non sia affatto prospettabile una valutazione separata degli interventi edilizi effettuati, se gli stessi fanno parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultata priva di titolo.

Ancora, il Tar evidenzia come le opere che sono state eseguite senza alcun titolo, e che consistono nel completamento delle rifiniture di un manufatto ritenuto abusivo, nella realizzazione di cinque tettoie, due locali e della pavimentazione dell’area esterna, assumerebbero il carattere abusivo che era già proprio dell’immobile a cui fanno riferimento.

Ulteriormente, i giudici amministrativi campani concludono sottolineando come non vi sia alcun dubbio che il complesso dei manufatti realizzati sul fondo della ricorrente integrino la trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo, con conseguente necessità del permesso di costruire, costituendo a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione, e che non è quindi sostenibile l’assunto della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe invece dovuto considerare le opere successive come opere sanabili per effetto della pendente domanda di condono.