La realizzazione di un vano caldaia richiede il permesso di costruire? Che cosa dice la normativa in questo senso?

A fornirci una interessante risposta a questo quesito è il Tar Campania con la recente sentenza n. 2746/2020, che pone a confronto tecnico-legale due diverse tipologie di manufatti, da utilizzarsi come vano caldaia, e spesso installati sulle facciate degli edifici, nonché oggetto di frequente controversia tra privati, condomini e Comuni.

Per poter comprendere che cosa è avvenuto e quale è stata la posizione assunta dai giudici amministrativi è utile fare un piccolo passo indietro e ricostruire la genesi dell’accaduto.

Il protagonista della vicenda è un privato che, nelle adiacenze della cucina della propria casa, decideva di eseguire alcune opere e, in particolare, la chiusura di una piccola loggia innalzando sul parapetto in muratura una struttura di alluminio e vetro, e la chiusura parziale di un balcone con una struttura di alluminio e vetro, con successiva installazione di un armadietto di alluminio per allocare caldaia, senza pannello di chiusura.

Secondo il Comune, però, le opere richiedevano il permesso di costruire e, a tal fine, intimava la loro rimozione. Per il privato però le opere erano da qualificarsi come interventi di manutenzione ordinaria, perché di natura pertinenziale e utili per poter integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esterni.

Dinanzi a tale scenario i giudici preferiscono introdurre la loro valutazione effettuando una distinzione tra le realizzazione delle verande e l’installazione di un armadietto da utilizzare per allocarvi una caldaia.

Per quanto concerne la veranda, i giudici ricordano come la giurisprudenza consolidata ritenga che “la chiusura di un balcone o del terrazzo di un’abitazione, integrando la trasformazione del vano in superficie abitabile con creazione di maggiore volumetria e di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica, per la sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e per l’alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale; di conseguenza essa deve essere necessariamente preceduta dal rilascio del permesso di costruire, non essendo configurabile né come pertinenza né come intervento di manutenzione straordinaria o restauro”.

Per quanto attiene invece l’armadietto caldaia, privo del pannello di chiusura e di modeste dimensioni, tale intervento è qualificabile come “piccola struttura di servizio in grado di originare meri volumi tecnici” e non necessita dunque di alcun permesso di costruire perché non aumenta la cubatura.

Di conseguenza, mentre non è lecita la realizzazione delle verande priva di permesso di costruire, è possibile procedere alla realizzazione di un armadietto di modeste dimensioni, poiché rientrante nell’attività di edilizia libera.