Nelle ultime settimane la sentenza n. 1268/2020 da parte del TAR Lombardia ha chiarito che è necessario il permesso di costruire per la chiusura di un porticato preesistente su tre lati, con il supporto di pali in legno, nuova pavimentazione e installazione di un impianto di riscaldamento.

Per i giudici del tribunale amministrativo regionale, infatti, una simile operazione non può che essere ricondotta all’interno della definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 27 della L.R. n. 12/2005, la cui nozione finisce con il ricomprendere gli interventi che sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Nel caso in esame, in seguito alle nuove opere realizzate dal privato, era stato creato un nuovo locale, trasformando la tettoia e qualificandola non più come semplice persistenza, bensì come parte di un organismo edilizio completamente diverso dal precedente, anche per quanto attiene la destinazione.

Per i giudici del TAR Lombardia, ad esser variata è la tipologia e la struttura dell’edificio originario, considerato che il nuovo locale è stato creato chiudendo su 4 lati uno spazio, con nuovo volume, nuova destinazione e ampliamento al fabbricato a cui accede.

Ricordiamo che giurisprudenza consolidata afferma oggi che anche la sola installazione di alcuni pannelli in vetro è elemento sufficiente per poter chiudere integralmente un porticato, con generazione di nuovo locale e volume, e ciò anche se la chiusura viene effettuata con vetrate facilmente amovibili, destinate a chiudere il manufatto solo per pochi mesi l’anno.

In conclusione, i giudici sottolineano come l’opera sia riconducibile a un intervento di vera e propria ristrutturazione “pesante”, considerato che è stato determinato un organismo edilizio in tutto o in parte differente da quanto precedente esistente, con variazione della volumetria. Nella ristrutturazione c.d. “leggera”, invece, l’organismo edilizio interessato dalle opere rimane identico al precedente, senza alcun cambiamento di unità immobiliare, volume, sagoma, prospetti e/o superfici.