L’incremento di volumetria è, come noto, una delle ipotesi più frequenti di difformità progettuale. Ma cosa dire di un decremento della cubatura degli immobili, ovvero dell’ipotesi opposta, di riduzione della volumetria?

A chiarire quel che accade è la recente sentenza n. 678/2020 da parte del Tar Campania, che contribuisce a illustrare le conseguenze di una simile evoluzione.

Per poter valutare con maggiore consapevolezza quale sia stata la presa di posizione del Tar, è bene ricostruire brevemente il caso, che trae origine dall’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale, con incremento di volumetria, su immobile adibito ad attività ristorativa. Per poter sostenere lecitamente tale operazione, il privato presentava una SCIA al Comune di riferimento.

Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori, la società decideva di rinunciare alla creazione di alcuni spazi accessori, al fine di non compromettere l’aspetto estetico della struttura. Il Comune emetteva tuttavia un ordine di interdizione, affermando che il decremento di cubatura costituiva a proprio parere una difformità rispetto al progetto approvato.

A questo punto la società decideva di ricorrere al Tar che, esaminato il materiale a propria disposizione, richiamava alla memoria il Testo Unico dell’Edilizia, che all’art. 32, co. 1, afferma che le variazioni essenziali ad un progetto si verificano se sussiste una di queste condizioni:

  • cambiamento della destinazione d’uso tale da implicare una variazione degli standard urbanistici di cui al dm n. 1444/68;
  • incremento consistente della cubatura o della superficie di solaio, che deve essere valutata in relazione al progetto approvato;
  • modifiche sostanziali di parametri urbanistico – edilizi del progetto approvato, o della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
  • cambiamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
  • violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Considerato che in questa fattispecie ci troviamo davanti a una variazione volumetrica in termini di riduzione, non può sussistere una difformità essenziale tale da giustificare le scelte assunte dal Comune. Il ricorso viene quindi accolto.