Il TAR Veneto, sez. II, con sent. n. 480 del 22 marzo 2022 ha arricchito la serie di opinioni giurisprudenziali legate ai titoli edilizi da acquisire per realizzare una pergola.

In particolare, senza apportare innovazioni, i giudici amministrativi hanno ribadito che un pergolato avente rilevanti dimensioni e solidamente ancorato al terreno non può essere considerato come un manufatto liberamente installabile.

Nel caso in esame, si trattava di una struttura dell’estensione di 7,15 x 4,20 metri, un’altezza media pari a 2,93 metri e una struttura in pilastri e travi di legno. La pergola era saldamente ancorata al terreno e al fabbricato residenziale di proprietà mediante l’uso di staffe metalliche, bulloni, puntazze in ferro annegate su plinti di cemento.

Per i giudici, tali caratteristiche erano sufficienti per rilevare come il pergolato fosse saldamente ancorato al terreno e al fabbricato residenziale. E a nulla rilevava il fatto che il manufatto fosse privo di copertura.

Sulla base di ciò, i giudici veneti hanno evidenziato come la natura del pergolato in fattispecie non fosse precaria e provvisoria, ma destinata a garantire un’utilità prolungata nel tempo. Hanno poi ricordato la posizione del Consiglio di Stato, che con pronunce sez. IV, sent. 29 settembre 2011, n. 5409; sez. VI, sent. 2 luglio 2018, n. 4001 e sent. 3 gennaio 2022, n. 8 era giunto alla conclusione secondo cui “il pergolato rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”.

Insomma, l’installazione di un pergolato generalmente non è soggetta a titolo edilizio ma solo se ha limitate dimensioni e non è stabilmente ancorato al suolo.