Con la sentenza n. 27/202 i giudici del Tar Emilia Romagna fanno chiarezza: la pergotenda, ovvero una struttura in legno con telo permeabile ed avvolgibile, non costituisce un aumento del volume urbanistico, ma si tratta semplicemente di un arredo esterno per cui non è necessario il permesso di costruire.

Nel caso esaminato dal Tar Emilia Romagna, un privato riceveva dal Comune un’ingiunzione di rimozione per aver installato una pergotenda sul terrazzo della propria abitazione. Secondo il parere del Comune, l’opera in questione costituiva un abuso edilizio, realizzato senza il necessario permesso di costruire. Il privato, opponendosi al parere dell’Ente, decideva a questo punto di fare ricorso al Tar, sostenendo che la pergotenda costituisse un semplice arredo esterno (ovvero una tenda parasole) realizzabile con la sola SCIA.

Analizzando il caso in questione, i giudici del Tar evidenziavano che la struttura realizzata dal privato era interamente in legno, senza la presenza di elementi metallici, e la tenda era realizzata in materiale impermeabile. Non necessitando, dunque, di alcun collaudo e non costituendo un aumento del volume urbanistico, la pergotenda in questione è stata considerata dai giudici del Tar come opera di arredo esterno, per cui non si rende necessario il permesso di costruire.

Il ricorso del privato viene, quindi, accolto dai giudici del Tar Emilia Romagna.