Lo scorso 12 luglio 2018 la circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito qualche interessante chiarimento sul concetto di “beni significativi” sull’applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La circolare ha innanzitutto rammentato come le tipologie di interventi finalizzate al recupero edilizio siano quelle definite dal dpr 380/2001, art. 3, comma 1, ovvero gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il documento del Fisco ha poi sottolineato come, fatti salvi i lavori di restauro e di ristrutturazione, per cui è già previsto il regime agevolato Iva, l’aliquota Iva ridotta al 10% si applica ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a patto che siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
In sintesi, sulle prestazioni di servizi su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con Iva al 10%. Sulle cessioni di beni, l’Iva al 10% viene applicata solamente se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto e nei limiti previsti per i beni significativi.
La circolare si concentra poi nel definire i beni significativi e i finiti, individuando in particolar modo nei secondi quei beni “aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”. Dunque, sono esempio di beni le porte, le finestre e i sanitari.
Di contro, i beni significativi sono beni di valore significativo definiti con maggiore precisione dal decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 nei seguenti:
ascensori e montacarichi
infissi esterni ed interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
sanitari e rubinetterie da bagno
impianti di sicurezza
Secondo le Entrate, il trattamento fiscale delle forniture di beni necessari per la realizzazione degli interventi di recupero, tra cui rientrano anche i beni significativi, può essere così sintetizzato:
i beni finiti, con l’esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e di ristrutturazione (“interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile: sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%;
i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata: sono soggetti ad IVA con aliquota del 10% ma solo see sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero, e a condizione che questi beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.
Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel dm 29 dicembre 1999, vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad IVA con aliquota nella misura del 10%.