Gli immobili ad uso promiscuo sono una frequente scelta da parte dei professionisti, che sovente scelgono di destinare una parte della propria abitazione a studio privato, contribuendo a generare profonda confusione in merito ad alcune tematiche di natura fiscale, considerato che gli stessi immobili saranno relazionabili a due differenti soggetti, privato e professionista.
Ebbene, sulla rivista telematica Fisco Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un sintetico e interessante chiarimento su come funzioni la deducibili dell’Imu per i professionisti, rispondendo al quesito se il professionista possa dedurre il 20% dell’imposta per l’immobile adibito ad uso promiscuo.
Rispondendo a tale interrogativo, l’Agenzia rammenta anzitutto come in base all’art. 14, comma 1, del dlgs 23/2011, per quanto riguarda l’imposta sugli immobili dal 2014 il professionista può portare in deduzione il 20% dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Tuttavia, precisa ancora il Fisco richiamando alla mente la più recente circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 (paragrafo 8.1), per l’art. 43, comma 2 del TUIR si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti e professioni.
Dunque, l’immobile nel quale il professionista abita e svolge la propria professione (ad uso promiscuo) non può essere considerato strumentale e, di conseguenza, non è ammessa la deducibilità dell’Imu.
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