In una nota dello scorso 16 luglio 2018 da parte dell’Agenzia delle Entrate, viene chiarito che in via ordinaria il beneficiario della detrazione di cui all’Ecobonus è colui che viene indicato nella scheda informativa da trasmettere all’Enea.
E nel caso in cui non vi sia una coincidenza tra il nominativo che viene riportato nella scheda caricata sul portale, e l’intestazione del bonifico o della fattura?
In questo caso, specifica ancora la nota delle Entrate, “la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti.
A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento”.
Segnaliamo come tre mesi fa l’Agenzia delle Entrate, con circolare 7/E, avesse stabilito che le eventuali integrazioni alle pratiche inviate all’Enea devono essere effettuate “fin dal primo anno di fruizione del beneficio; è esclusa, infatti, la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta”.
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