La recente sentenza n. 821/2018 del Tar Piemonte ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulle caratteristiche specifiche dei silos, stabilendo che queste strutture non possono essere considerati volumi tecnici.
Le conseguenze di tale breve assunto sono evidenti: sebbene siano a servizio di un’attività, la mancanza della qualificazione come volumi tecnici assoggetta la loro realizzazione all’ottenimento di un permesso di costruire.
Brevemente, la contesa era nata per impulso di alcuni privati cittadini, che avevano ottenuto un’autorizzazione paesaggistica e il conseguente permesso di costruire nuovi silos sui propri terreni per un’altezza pari a 10 metri.
Una nuova variante al permesso originario determinava un innalzamento dei silos per altri 5 metri, per un’altezza complessiva di 15 metri: tuttavia, a fronte di questa necessità, il progetto otteneva un parere negativo da parte di Commissione Edilizia, Commissione Locale per il Paesaggio e, infine, Responsabile del Settore Edilizia Privata.
Da quanto sopra, il ricorso al Tar, supportato dalla lamentela dei cittadini secondo cui “il Comune ha invocato le disposizioni di piano che limitano l’altezza degli edifici, disposizioni che non sarebbero applicabili ai silos in quanto classificabili volumi tecnici”.
Con specifico riferimento al parere negativo della Commissione locale per il paesaggio, invece “i ricorrenti contestano che il Comune non avrebbe provveduto a comunicare loro l’invio dell’istanza alla competente Commissione”.
Il Tar Piemonte, come sopra anticipato, non è però della stessa opinione, sottolineando principalmente come – stando a quanto già affermato da recente giurisprudenza – il silos non sarebbe annoverabile tra i volumi tecnici.
A nulla vale l’ulteriore lamentela dei ricorrenti, che “insistono sulla natura accessoria della struttura alla attività produttiva, aspetto certamente vero ma che potrebbe predicarsi per qualunque locale magazzino, che non è per tale solo motivo urbanisticamente irrilevante e neppure viene ordinariamente qualificato pertinenza urbanistica.
I volumi tecnici vengono per contro restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori)” – si legge nella motivazione del Tar.
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