Secondo quanto afferma la recente sentenza n. 4134 del 28 maggio 2021, a cura del Consiglio di Stato, la responsabilità dell’abuso edilizio, nelle ipotesi di compravendita, ricade sull’acquirente anche se è presente un regola certificato di abitabilità. Per i giudici del Consiglio, infatti, in queste ipotesi la legge non ammette alcuna ignoranza e, dunque, se chi compra un immobile non riesce a provare di avere fatto tutto il possibile per accertare che l’immobile fosse realmente conforme, sarà lui ad essere responsabile dell’abuso.

In altri termini, la sentenza del Consiglio di Stato accende l’attenzione sul fatto che chi acquista è tenuto ad effettuare con puntualità e dedizione tutte le verifiche preventive dello stato di legittimità dell’immobile che acquista, o sanare o realizzare le operazioni di regolarizzazione amministrativa della casa, considerando a proprio carico tutti i costi. “Risponde di un abuso edilizio non soltanto il suo diretto autore ma anche chi si rende acquirente dell’immobile che ne è affetto, derivandone la proprietà, anche per passaggi successivi, dall’originario autore del detto abuso” – afferma in merito la sentenza.

Ciò sancito, la pronuncia afferma altresì che la presenza di ulteriore documentazione pur corretta non può escludere l’abuso, “né attenua un tale rilievo il fatto che il bene immobile risultasse dotato di certificazione di abitabilità, noto essendo che un conto è la conformità di un immobile ai parametri che vanno rispettati, anche a fini sanitari, per poterlo abitare e che altro e diverso conto è invece la conformità dello stesso immobile ai parametri urbanistico-edilizi vigenti” – aggiungono i giudici.

Dunque, chi sta pensando di acquistare un immobile da ristrutturare, magari sfruttando il bonus 110%, dovrebbe tenere conto di queste responsabilità e, prima del rogito, andare ad accertare la presenza o l’assenza di irregolarità, sebbene non sempre sia facile effettuare ogni singolo esame sulle reali condizioni dell’appartamento in vendita.