Con l’ordinanza n. 27413/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito come le spese di manutenzione dei frontalini dei balconi siano da ripartire secondo apposite tabelle millesimali, considerato che trattasi di intervento di competenza condominiale, attinente al decoro architettonico dell’edificio.

Il caso su cui si sono espressi i giudici della Suprema Corte ha come protagonista un condomino che, dinanzi al Tribunale di primo grado, ha impugnato la delibera condominiale contestandone la legittimità nella parte in cui, nell’affidamento di alcuni lavori, ripartiva le spese considerando come parti condominiali anche i balconi.

Mentre il Tribunale di primo grado accoglieva l’impugnazione, la Corte di Appello ribaltava la sentenza di primo grado di giudizio rigettando l’impugnativa della delibera di assemblea condominiale, che aveva determinato l’instaurazione della controversia.

Giungendo in sede di Cassazione, la vicenda si rivolge con gli Ermellini che chiariscono come “in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 568/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n. 6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017), i frontalini dei balconi (siccome configuranti elementi decorativi della facciata del fabbricato comune) devono considerarsi beni comuni, la cui riparazione, perciò, rimane assoggettata ai criteri generali di ripartizione condominiale”.

Dunque, in Suprema Corte si ribadisce il principio secondo cui gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio, come appunto i frontalini, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, costituiscono parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c. La spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in modo proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.