Il Decreto Sicurezza, contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa” ha introdotto nel nostro ordinamento delle nuove regole per il monitoraggio dei cantieri. All’art. 26 viene in particolar modo stabilito che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio degli stessi, la notifica preliminare non solamente alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, quanto anche al prefetto.

Ebbene, nel suo passaggio in Senato il nuovo obbligo di notifica preliminare è stato parzialmente ridimensionato, visto e considerato che la necessità di comunicare l’inizio attività al prefetto rimane solo per i lavori pubblici, con quelli privati che sono dunque esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Ricordiamo come la notifica preliminare sia la comunicazione all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori, contenente:

  • data della comunicazione;

  • indirizzo del cantiere;

  • committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);

  • natura dell’opera;

  • responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);

  • coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);

  • coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);

  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;

  • durata presunta dei lavori in cantiere;

  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;

  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;

  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;

  • ammontare complessivo presunto dei lavori.

Ricordiamo come la comunicazione sia obbligatoria in quei cantieri in cui vi è la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e/o che ricadono nella precedente categoria per varianti in corso d’opera, e/o in cui vi opera un’unica impresa con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini al giorno.