Il Decreto Sicurezza, contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa” ha introdotto nel nostro ordinamento delle nuove regole per il monitoraggio dei cantieri. All’art. 26 viene in particolar modo stabilito che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio degli stessi, la notifica preliminare non solamente alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, quanto anche al prefetto.
Ebbene, nel suo passaggio in Senato il nuovo obbligo di notifica preliminare è stato parzialmente ridimensionato, visto e considerato che la necessità di comunicare l’inizio attività al prefetto rimane solo per i lavori pubblici, con quelli privati che sono dunque esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.
Ricordiamo come la notifica preliminare sia la comunicazione all’Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori, contenente:
data della comunicazione;
indirizzo del cantiere;
committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
natura dell’opera;
responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
durata presunta dei lavori in cantiere;
numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
ammontare complessivo presunto dei lavori.
Ricordiamo come la comunicazione sia obbligatoria in quei cantieri in cui vi è la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e/o che ricadono nella precedente categoria per varianti in corso d’opera, e/o in cui vi opera un’unica impresa con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini al giorno.
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